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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno stabilite le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' le norme per il funzionamento amministrativo, didattico e disciplinare di tutte le predette scuole e delle relative officine.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1913.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Credaro.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-05-29;920~art8 · fonte del testo