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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno stabilite le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione, di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' le norme per il funzionamento amministrativo, didattico e disciplinare di tutte le predette scuole e delle relative officine.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Credaro.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
