Art. 1 (Convenzione)
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[1]Convenzione
[2]Regnando Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]L'anno 1913 (millenovecentotredici), questo giorno 14 (quattordici), del mese di febbraio in Bergamo, via Torquato Tasso, n. 1, nel palazzo municipale.
[6]Avanti di me notaio Alessandro Adelasio fu avv. Pietro, residente in Bergamo ed inscritto nel Consiglio notarile distrettuale di detta citta', e presenti i testi a me noti e idonei, signori Busetti Angelo fu Angelo nato a Bagnatica e Fumagalli Giovanni fu Luigi, qui nato, ambedue portieri qui domiciliati.
[7]Sono personalmente comparsi i signori:
[8]nob. dott. cav. Alessandro Colleoni fu nobile Felice, presidente della Deputazione provinciale, in rappresentanza della provincia di Bergamo, cav. avv. Giovanni Battista Preda del vivente prof. Antonio, sindaco di Bergamo in rappresentanza del comune di Bergamo;
[9]cav. uff. Alessandro Tacchi fu Giuseppe, presidente della Camera di commercio e industria di Bergamo, in rappresentanza della Camera stessa;
[10]on. conte avv. Giacinto Benaglio fu conte Antonio, presidente della Societa' industriale di Bergamo, in rappresentanza di detta Societa', i quali illustrissimi signori, tutti nati e domiciliati in Bergamo, a me noti e giuridicamente capaci, rispettivamente in esecuzione delle deliberazioni:
[11]12 agosto 1912 e 13 gennaio 1913, del Consiglio provinciale di Bergamo;
[12]27 dicembre 1912, del Consiglio comunale di Bergamo;
[13]31 gennaio 1913, del Consiglio della Camera di commercio e industria di Bergamo;
[14]22 aprile 1912 dell'assemblea generale dei soci della Societa' industriale di Bergamo;
[15]e nelle rispettive loro qualita' e per conto e in nome degli enti rappresentati sono addivenuti alla seguente convenzione:
[16]Art. 1.
[17]Fermi restando a carico delle Amministrazioni della provincia e del comune di Bergamo gli obblighi ad essi rispettivamente imposti dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per il mantenimento del R. Istituto tecnico di Bergamo e salvo il disposto dell'art. 4 della presente convenzione, le Amministrazioni contraenti si impegnano reciprocamente di fronte allo Stato ad obbligarsi verso l'ente morale «Scuola industriale di Bergamo» non appena la legge che ad esso deve dar vita sia pubblicata e sia stata costituita la legale rappresentanza del medesimo a pagare annualmente a far tempo dal 1º gennaio 1912 a beneficio di detto i seguenti contributi annui:
[18]la provincia di Bergamo, L. 9000;
[19]il comune di Bergamo, L. 21.000;
[20]la Camera di commercio, L. 12.000;
[21]la Societa' industriale, L. 10.000.
[22]I contributi, di cui al presente articolo, dovranno avere con precedenza la destinazione di provvedere al servizio del mutuo di lire 1.200.000 che sara' accordato dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale «Scuole industriali di Bergamo» per l'acquisto dell'area e per la costruzione del nuovo edificio ed il rimanente all'andamento della scuola.
Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
