Art. 4 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 23 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Tenuto presente quanto dal progetto di legge n. 899 e' disposto circa il nuovo edificio da costruirsi mediante il mutuo di favore che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale «Scuole industriali di Bergamo», il Comune e la Provincia di Bergamo s'impegnano di provvedere, a carico del proprio bilancio e nelle rispettive proporzioni stabilite nell'articolo precedente, al pagamento delle maggiori somme che possono eventualmente richiedersi per la esecuzione del progetto approvato dal Regio Ministero della pubblica istruzione per l'edificio in parola e che eccedano la potenzialita' del bilancio dell'ente morale proprietario.
tolto: E' riservata alla Deputazione provinciale, l'approvazione del preventivo per la costruzione del nuovo edificio, all'unico scopo di cautelarsi che possibilmente la spesa non debba superare la somma disponibile diL. 1. 200.000.aggiunto: Convenzione-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-05-29;920~convenzione-art4 · fonte del testo