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Per quanto riguarda il contributo della Societa' Industriale si conviene che detto contributo della Societa' Industriale sia rappresentato dall'uso e dalla rendita dello stabile di proprieta' della Societa' medesima attualmente occupato dal R. Istituto tecnico. Qualora tale rendita riuscisse inferiore alle lire 10.000, la provincia ed il Comune di Bergamo si obbligano di colmare la differenza, assumendone a proprio carico la provincia i due quinti e il Comune i tre quinti. In previsione di quanto sopra, si stabilisce pure che le convenzioni da stipularsi dalla Societa' Industriale per affitto o per alienazione dello stabile suddetto dovranno riportare il benestare da parte delle Amministrazioni della Provincia e del Comune di Bergamo, qualora l'affitto realizzabile o l'interesse del capitale da ricavarsi dalla vendita dovesse essere inferiore alle L. 10.000.

Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-29;920~convenzione-art3 · fonte del testo