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[1]Tenuto presente quanto dal progetto di legge n. 899 e' disposto circa il nuovo edificio da costruirsi mediante il mutuo di favore che sara' concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale «Scuole industriali di Bergamo», il Comune e la Provincia di Bergamo s'impegnano di provvedere, a carico del proprio bilancio e nelle rispettive proporzioni stabilite nell'articolo precedente, al pagamento delle maggiori somme che possono eventualmente richiedersi per la esecuzione del progetto approvato dal Regio Ministero della pubblica istruzione per l'edificio in parola e che eccedano la potenzialita' del bilancio dell'ente morale proprietario.

[2]E' riservata alla Deputazione provinciale, l'approvazione del preventivo per la costruzione del nuovo edificio, all'unico scopo di cautelarsi che possibilmente la spesa non debba superare la somma disponibile di L. 1.200.000.

Testo in vigore dal 18 agosto 1913 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1913-05-29;920~convenzione-art4 · fonte del testo