Riguardante riscatti, assunzione e cessioni di esercizio di alcune ferrovie
Art. 2 (Allegato n. 4)
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In corrispettivo del riscatto di cui all'articolo precedente, il Governo paghera' alla detta Societa' la somma di lire.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
