Art. 4 (Allegato n. 6)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 222 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La subconcssionaria della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino e' tenuta a consegnare, entro un mese dalla data del relativo verbale di consegna della linea, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i documenti, che in relazione agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, concernono le planimetrie ed i profili della linea le planimetrie delle stazioni ed i disegni di costruzione delle opere d'arte, un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze nonche' quelli comprovanti la proprieta' e la liberta' dei terreni occorsi per le costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna; ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovra' risultare che la proprieta' ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale; dovra' inoltre l'identificazione della proprieta' ferroviaria essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura spese e sotto l'esclusiva responsabilita' della Societa' subconcessionaria. Restera' poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.
tolto: Non sara' svincolata a cauzione, tuttora disponibile, prestata a garanzia della buona costruzione della linea se non dopo che risultera' adempiuto a tatto quanto e' stabilito nel presente articolo, nonche' al disposto dell'art.258 della legge sui lavori pubblici.aggiunto: Allegato n. 6-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-6-art4 · fonte del testo