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[1]La Societa' dovra' in tempo utile prendere con l'Amministrazione dello Stato accordi per la consegna della linea, di guisa che essa possa essere esercitata dall'Amministrazione stessa a decorrere dal 1° luglio 1912, consegnandola in istato diregolare manutenzione.

[2]Resta in particolar modo convenuto che la Societa', dovra' rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle spese tutte che essa dovra' sostenere per la esecuzione dei lavori che potranno essere richiesti dalla Commissione governativa in occasione del collaudo definitivo della linea e che allo svincolo della cauzione, prestata per la buona costruzione della linea avuta in concessione, non si provvedera' se non dopo eseguito il collaudo finale ed ottemperato dalla Societa' a quanto e' sopra indicato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art3 · fonte del testo