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[1]La Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada e' tenuta a consegnare, entro un mese dalla data del relativo verbale di consegna della linea, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i documenti che, in relazione agli articoli 259, 263 e 264 della legge sui lavori pubblici, concernono le planimetrie ed i profili delle linee, le planimetrie delle stazioni ed i disegni di costruzione delle opere d'arte, un piano catastale delle ferrovie e delle sue dipendenze, nonche' quelli comprovanti la proprieta' e la liberta' dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, la eseguita consegna, ai rispettivi proprietari, delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia, ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativo a tale deviazione di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovra' risultare che la proprieta' ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati ed indicati nel piano catastale, la identificazione della proprieta' ferroviaria dovra' inoltre essere fatta sul terreno, mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese, e sotto la esclusiva responsabilita' della Societa' stessa. Restera' poi a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

[2]Non sara' svincolata la cauzione, tuttora disponibile, prestata a garanzia della buona costruzione della linea se non dopo che sul adempiuto a tutto quanto e' stabilito nel presente articolo, nonche' al disposto dell'art. 258 della legge sui lavori pubblici.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art4 · fonte del testo