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Col pagamento e col deposito di cui ai precedenti articoli 5 e 7 la Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada si intendera' pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa le potesse competere verso il Governo in dipendenza dell'atto di concessione suindicato e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonche' rinunziato a qualsiasi altra forma o domanda d'indennizzo.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-4-art8 · fonte del testo