Art. 8 (Allegato n. 4)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Col pagamento e col deposito di cui ai precedenti articoli 5 e 7 la Societa' anonima per la ferrovia Alessandria-Ovada si intendera' pienamente soddisfatta di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa le potesse competere verso il Governo in dipendenza dell'atto di concessione suindicato e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonche' rinunziato a qualsiasi altra forma o domanda d'indennizzo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
