Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 298 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' autorizzato il riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino a decorrere dalla data in cui, accertata la ultimazione della linea, ivi compresa la esecuzione delle opere necessarie per l'impianto del secondo binario e riconosciuta atta alla apertura di un regolare e sicuro esercizio, essa potra' essere presa in consegna dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale la esercitera' con materiale rotabile e di esercizio proprio, restando autorizzata a provvedere eventualmente il detto materiale coi fondi accordati per l'acquisto del materiale mobile per la propria rete.
tolto: Entro un termine non maggiore di un mese dalla visita di ricognizione, sempreche' i risultati della medesima siano favorevoli, verranno presi accordi fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, il Consorzio intercomunale per la ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e la Societa' italiana di ferrovie e tramvie, rispettivamente concessionario e sub-concessionaria della linea Fornovo-Borgo San Donnino, per procedere in contraddittorio alla regolare consegna della linea stessa e sue dipendenze.
tolto: Il Governo e' autorizzato a stipulare col concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e con la sub-concessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie, la convenzione di riscatto, in base allo schema allegato alla presente legge, restando fin da ora stabilito che, a decorrere dalla consegna di cui al precedente comma, si intendera' risoluta la concessione fatta mediante le convenzioni 6 agosto e 1°ottobre 1906, approvate con Regio decreto 2 novembre 1906, n. 573 e 10 febbraio 1911, approvata con R. decreto 12 febbraio 1911, numero 136.
tolto: Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potra' mai superare la somma di L. 7.104.877,21. Il concorso degli enti locali resta determinato in lire 173.501,27, e dovra' essere riscosso dagli enti stessi a cura e rischio esclusivo del concessionario e per esso della sub-concessionaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art7 · fonte del testo