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Col pagamento e col deposito di cui ai precedenti articoli 5 e 7, il concessionario Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e la subconcessionaria Societa' italiana di ferrovie e tramvie s'intenderanno pienamente soddisfatti di ogni diritto e ragione che per qualsiasi causa potesse loro competere verso il Governo in dipendenza degli atti di concessione suindicati e dell'avvenuto riscatto della linea, dichiarandosi ogni relativa questione reciprocamente definita e transatta con la presente convenzione nonche' rinunziato a qualsiasi altra forma o domanda indennizzo.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-6-art8 · fonte del testo