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[1]Esercizio delle stazioni comuni.

[2]Le condizioni, i corrispettivi e le norme dell'uso e dell'esercizio delle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardo' Centrale, dello scambio del materiale e del servizio cumulativo dei trasporti saranno concordate tra l'Amministrazione nelle ferrovie dello Stato e la Societa' concessionaria, a tenore dell'art. 44 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art16 · fonte del testo