Art. 16 (Allegato n. 8)
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[1]Esercizio delle stazioni comuni.
[2]Le condizioni, i corrispettivi e le norme dell'uso e dell'esercizio delle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardo' Centrale, dello scambio del materiale e del servizio cumulativo dei trasporti saranno concordate tra l'Amministrazione nelle ferrovie dello Stato e la Societa' concessionaria, a tenore dell'art. 44 della legge 7 luglio 1907, n. 429.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
