Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 297 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Tronchi e stazioni comuni con nuove linee.

tolto: La concessionaria e' tenuta a consentire allo Stato od a Societa' concessionarie che fossero autorizzate a costruire o ad esercitare nuove linee, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante pero' i compensi e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute od, in caso di dissenso, stabilite da tre arbitri, da nominarsi nel modo indicato nell'art. 36.

tolto: Quest'obbligo si estende anche al caso che le nuove ferrovie siano di diverso scartamento, e l'allacciamento debba farsi mediante l'adattamento e la sovrapposizione del nuovo scartamento.

tolto: Sara' inoltre obbligo della concessionaria di effettuare il servizio cumulativo con le linee che faranno capo alle stazioni della sua linea, eseguire cioe' senza rinnovamento di spedizione i trasporti delle cose dall'una all'altra linea, anche se ai trasporti siano applicabili la tariffa militare, o quelle stabilite dalle condizioni speciali di cui al seguenteart. 19.

tolto: Questo servizio cumulativo avra' luogo nel maggior numero possibile di stazioni, eziandio pei viaggiatori, qualunque sia la tariffa loro applicabile.

tolto: La concessionaria dovra' percio' convenire con gli esercenti le altre linee i patti e le condizioni di tali servizi, e provvedere a proprie spese a tutti quegli altri impianti che siano necessari per congiungersi con le dette linee.

tolto: Allorche' l'accordo con gli altri esercenti non sia effettuato nel termine di sei mesi dal giorno della richiesta di uno di essi o del Governo, le condizioni pel servizio cumulativo verranno stabilite dal collegio arbitrale nominato come dall'art. 36 successivo.

tolto: Qualora per speciali circostanze, riconosciute dal Ministero, non sia possibile o conveniente stabilire servizi cumulativi, la concessionaria dovra' istituire servizi di corrispondenza.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Le convenzioni di servizio cumulativo o di corrispondenza debbono essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, ufficio speciale per le ferrovie, per l'approvazione preventiva.aggiunto: Allegato n. 8-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art17 · fonte del testo