Art. 21 (Allegato n. 8)
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[1]Esercizio della linea in caso di guerra.
[2]In caso di grandi trasporti di truppe per la preparazione della guerra e durante la guerra, il Governo avra' il diritto di prescrivere le norme di servizio tanto per i trasporti militari, quanto per quelli del pubblico.
[3]Avra' pure diritto di rimuovere l'armamento, le linee telegrafiche od altro ed interrompere in qualunque modo la circolazione dei treni, e di assumere la direzione o fare direttamente l'esercizio, sia per i trasporti militari che per il pubblico.
[4]Le spese occorrenti alla remozione delle rotaie od altro, alla interruzione o guasti della ferrovia, nonche' al ristabilimento della medesima, saranno sopportate dallo Stato.
[5]Avverandosi, per fatto del Governo, la interruzione della linea e sua diramazione, o la sospensione del servizio in tutto od in parte, sara' tenuto apposito e distinto conto dei trasporti per il servizio pubblico e di quelli per il servizio militare, ed i prodotti, sotto deduzione delle spese, saranno mensilmente versati nelle casse dello Stato, a carico del quale sara' rimborsato l'esercente delle spese vive da lui eventualmente sostenute. L'esercente non avra' diritto ad altro compenso all' infuori di quello sopraindicato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
