Art. 20 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 47 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Opere di difesa nazionale.
tolto: La concessionaria non potra' opporsi a che, durante l'esercizio, l'autorita' militare esegua con personale e mezzi propri tutte quelle opere che a suo esclusivo giudizio credera' necessario di predisporre nell' interesse della difesa nazionale; cio' ben inteso senza recare danno od incaglio all'esercizio.aggiunto: Allegato n. 8-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art20 · fonte del testo