Art. 22 (Allegato n. 8)
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[1]Statistiche.
[2]La concessionaria dovra' compilare e trasmettere ogni anno al Ministero la statistica dell'esercizio, in conformita' dei moduli che saranno determinati dallo stesso Ministero.
[3]La concessionaria dovra' pure trasmettere al Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie) su apposito modulo la situazione dei prodotti di ogni decade.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
