Art. 23 (Allegato n. 8)
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[1]Servizio postale.
[2]La concessionaria e' obbligata ad effettuare il trasporto e scambio delle corrispondenze postali e dei pacchi postali, secondo le norme e condizioni fissate dall'art. 45 della legge 27 dicembre 1896, n. 561 sulle tramvie e ferrovie economiche.
[3]Quando l'Amministrazione postale, per esigenze di servizio, credera', a suo esclusivo giudizio, di adibire agenti propri per accompagnare gli effetti postali, la concessionaria sara' obbligata ad assegnare in uno dei veicoli di ciascun treno viaggiatori un posto adatto separato dal pubblico e dal personale di scorta del treno, senza che cio' dia diritto a speciale compenso.
[4]La concessionaria potra' trasportare gratuitamente sulla ferrovia, soltanto le lettere ed i pieghi riguardanti esclusivamente l'Amministrazione e l'esercizio della linea Lecce-Francavilla e diramazione Novoli Nardo' e delle altre linee esercitate dalla concessionaria medesima, in servizio interno e cumulativo, impegnandosi di vigilare a che dal proprio personale non si trasportino corrispondenze private in frode alla franchigia postale.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
