Art. 24 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 335 parole tolte, 25 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Telegrammi di servizio, di Stato e dei privati.
tolto: La concessionaria, non potra' trasmettere altri telegrammi fuorche' quelli relativi al servizio della sua ferrovia e sara' percio' sottoposta alla vigilanza governativa.
tolto: A richiesta del Governo, la concessionaria dovra' anche assumere il servizio dei telegrammi di Stato e dei privati in quegli uffici in cui le sara' possibile e compatibilmente coi mezzi dei quali dispone.
tolto: Questo servizio verra' fatto a norma dei regolamenti e delle istruzioni che saranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.
tolto: In compenso di tale servizio, la concessionaria riterra' per se' il terzo delle tasse interne dei telegrammi di Stato a pagamento e dei telegrammi privati accettati dai suoi uffici.
tolto: Sara' tenuta a versare nelle casse dello Stato, oltre i due terzi delle tasse interne di cui nell' alinea precedente, anche l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati e di Stato a pagamento diretti all' estero, nonche' l'intero ammontare delle tasse di risposta pagata e di espresso anticipate dai mittenti per i telegrammi per l'estero.
tolto: Nulla spettera' alla concessionaria per i telegrammi privati di Stato e di servizio postale e telegrafico ricevuti nei suoi uffici, ne' per la consegna ai destinatari nella zona di recapito.
tolto: In qualunque ufficio telegrafico della concessionaria ancorche' non sia autorizzata a fare ordinariamente il servizio del Governo e quello dei privati, dovranno essere accettati, trasmessi e recapitati i telegrammi di Stato in franchigia e i telegrammi privati presentati dai viaggiatori, riferibili alla ricerca di oggetti smarriti o dimenticati nei treni o nelle sale delle stazioni, ovvero ad avvisi relativi a ritardo nel proseguimento del viaggio in causa di accidenti ferroviari.
tolto: Pero' i telegrammi per l'estero dovranno essere accettati solamente quando l'ufficio abbia modo di prendere istruzioni, riguardo alle tasse, da un'altro ufficio prossimo ammesso al servizio per il pubblico.
tolto: Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono applicabili alle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardo' Centrale, nelle quali la concessionaria non avra' ingerenza alcuna nel servizio telegrafico esclusivamente disimpegnato dall' Amministrazione delle ferrovie dello State.aggiunto: Allegato n. 8-art. 24 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art24 · fonte del testo