Art. 24 (Allegato n. 8)
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[1]Telegrammi di servizio, di Stato e dei privati.
[2]La concessionaria, non potra' trasmettere altri telegrammi fuorche' quelli relativi al servizio della sua ferrovia e sara' percio' sottoposta alla vigilanza governativa.
[3]A richiesta del Governo, la concessionaria dovra' anche assumere il servizio dei telegrammi di Stato e dei privati in quegli uffici in cui le sara' possibile e compatibilmente coi mezzi dei quali dispone.
[4]Questo servizio verra' fatto a norma dei regolamenti e delle istruzioni che saranno date dal Ministero delle poste e dei telegrafi.
[5]In compenso di tale servizio, la concessionaria riterra' per se' il terzo delle tasse interne dei telegrammi di Stato a pagamento e dei telegrammi privati accettati dai suoi uffici.
[6]Sara' tenuta a versare nelle casse dello Stato, oltre i due terzi delle tasse interne di cui nell' alinea precedente, anche l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi privati e di Stato a pagamento diretti all' estero, nonche' l'intero ammontare delle tasse di risposta pagata e di espresso anticipate dai mittenti per i telegrammi per l'estero.
[7]Nulla spettera' alla concessionaria per i telegrammi privati di Stato e di servizio postale e telegrafico ricevuti nei suoi uffici, ne' per la consegna ai destinatari nella zona di recapito.
[8]In qualunque ufficio telegrafico della concessionaria ancorche' non sia autorizzata a fare ordinariamente il servizio del Governo e quello dei privati, dovranno essere accettati, trasmessi e recapitati i telegrammi di Stato in franchigia e i telegrammi privati presentati dai viaggiatori, riferibili alla ricerca di oggetti smarriti o dimenticati nei treni o nelle sale delle stazioni, ovvero ad avvisi relativi a ritardo nel proseguimento del viaggio in causa di accidenti ferroviari.
[9]Pero' i telegrammi per l'estero dovranno essere accettati solamente quando l'ufficio abbia modo di prendere istruzioni, riguardo alle tasse, da un'altro ufficio prossimo ammesso al servizio per il pubblico.
[10]Le disposizioni contenute nel presente articolo non sono applicabili alle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardo' Centrale, nelle quali la concessionaria non avra' ingerenza alcuna nel servizio telegrafico esclusivamente disimpegnato dall' Amministrazione delle ferrovie dello State.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
