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[1]Personale.

[2]La Societa' concessionaria esercitera' la linea con personale da essa assunto.

[3]Il personale dovra' essere reclutato fra cittadini italiani, salve le eccezioni, che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

[4]Il personale addetto al movimento e quello di macchina dovra' avere i requisiti prescritti dalle norme in vigore per le ferrovie dello Stato a dovra' essere a conoscenza dei regolamenti di esercizio vigenti sulla rete di Stato.

[5]Per il personale non tecnico, assunto dalla concessionaria, dovranno impiegarsi nella misura di almeno un terzo militari congedati, purche' aventi i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'eta' conveniente al disimpegno dei servizi ai quali potranno venire chiamati.

[6]Anche per quanto riguarda il trattamento del personale, la Societa' dovra' uniformarsi alle disposizioni della legge 30 giugno 1906, n. 272 (articoli 21 e 22) e relativo regolamento.

[7]La nomina del direttore dell'esercizio sara' sottoposta all' approvazione del Governo il quale potra' in ogni tempo chiederne la sostituzione.

[8]Lo Stato si riserva ampia facolta' circa la conservazione in servizio ed il trattamento del personale che si trovera' in funzione alla cessazione del presente contratto.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art26 · fonte del testo