Art. 27 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 527 parole tolte, 25 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Prodotti dell'esercizio.
tolto: Compartecipazione ai prodotti.
tolto: E' inteso che il traffico di transito (cioe' il traffico da una stazione comune per oltre una stazione comune e viceversa, e da oltre una stazione comune per oltre un'altra stazione comune) rimane di pertinenza assoluta delle ferrovie dello Stato, le quali a sensi dell'art. 4l della legge 7 luglio 1907, n. 429, instraderanno le spedizioni sul loro percorso esclusivo mantenendo la tassazione in base al percorso piu' breve determinato dalla linea Lecce-Francavilla e diramazione con il cumulo delle distanze.
tolto: Fermo cio', la Societa' concessionaria fara' suoi tutti i prodotti diretti ed indiretti dell'esercizio, salvo quanto verra' stabilito circa i prodotti relativi alle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardo' Centrale nella convenzione che la ditta stessa dovra' concordare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma del precedenteart. 16.
tolto: Sono considerati come prodotti diretti i proventi dei trasporti dei viaggiatori e bagagli, valori, merci e bestiame ed in genere tutti i prodotti che derivano dall' applicazione delle tariffe.
tolto: Per prodotti indiretti si intendono gli altri proventi accessori dell'esercizio e del possesso della strada e sue pertinenze, quali sarebbero: tasse percepite per trasmissioni dei telegrammi privati, taglio delle siepi, falciatura delle erbe sulle scarpe della strada e zone di terreno attinenti, affitto di terreni e di locali, esercizio di caffe', di vendite, di banchi librari, pubblicita', canoni, pedaggio ed altro.
tolto: Non sono compresi fra di essi i corrispettivi assegnati alla concessionaria a titolo di rimborso di spese, ne' le riscossioni per conto di terzi.
tolto: Non danno luogo a prodotti i trasporti in servizio di materiali, oggetti di consumo ed operai, che abbiano luogo esclusivamente per l'esercizio e per la manutenzione della linea Lecce-Francavilla e diramazione.
tolto: A corrispettivo della concessione dell'esercizio, lo Stato si riserva una compartecipazione ai prodotti lordi diretti ed indiretti dell'esercizio, non tenuto conto dei proventi erariali, nella misura del 30 per cento della parte di prodotto lordo complessivo eccedente le lire 3,000 a chilometro, fermo restando il diritto di partecipazione agli utili netti, giusta il disposto dell'art. 285 della legge sui lavori pubblici. Agli effetti di questo diritto di partecipazione, a sensi del detto articolo 285, resta stabilito che fra le somme da dedursi dall'ammontare del prodotto lordo per ottenere il prodotto netto, non e' compresa alcuna quota per estinzione del capitale di primo impianto della linea, e sara' compresa invece una quota annua del materiale rotabile e di esercizio nella misura del 2,50 per cento del costo del materiale stesso. Resta pure stabilito che l'interesse netto oltre il quale comincera' la partecipazione dello Stato, sara' limitato il 5 per cento del capitale impiegato per l'acquisto del materiale rotabile e di esercizio predetto.
tolto: La contabilita' dell'esercizio della linea e diramazione di cui trattasi dovra' essere tenuta assolutamente separata da quella di ogni altra azienda gerita dalla concessionaria o da chi per essa, non escluse altre concessioni eventuali di ferrovie e tramvie.
tolto: D'accordo tra il Governo e la Societa' concessionaria, verranno stabiliti i particolari per il controllo dei prodotti, ferme, in ogni caso, le facolta' spettanti allo Stato in base alle norme vigenti per il sindacato e la sorveglianza sulle ferrovie concesse all'industria privata.aggiunto: Allegato n. 8-art. 27 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art27 · fonte del testo