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[1]Spese in conto capitale.

[2]Le spese per l'esecuzione di nuovi impianti o di aumenti o di miglioramenti agli impianti esistenti che la Societa' concessionaria ritenesse necessari per aumenti del traffico o il Governo credesse, per provate esigenze di servizio, di ordinare a sensi dell'ultimo comma dell'art. 266 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, saranno a carico della concessionaria. Saranno pure a suo carico le spese per aumento di materiale rotabile e di esercizio.

[3]Le nuove opere stabili e le modificazioni alle opere esistenti dovranno sempre riportare la preventiva approvazione del Governo.

[4]Verificandosi la necessita' di eseguire nelle stazioni comuni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardo' Centrale nuovi impianti e modificazioni agli esistenti, nell' interesse esclusivo del servizio della linea Lecce-Francavilla e diramazione Novoli-Nardo', l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concordera' i progetti relativi con la concessionaria e, dopo l' approvazione, vi dara' esecuzione, salvo rimborso di ogni spesa da parte della concessionaria, compresa una quota del 10 per cento per spese generali. Alla manutenzione dei detti impianti di uso esclusivo provvedera' pure l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e la concessionaria rimborsera' le spese con l'aggiunta della quota del 10 per cento di cui sopra.

[5]Nel caso poi di ampliamenti o modificazioni agli impianti delle tre stazioni di Lecce, Francavilla Fontana e Nardo' Centrale, resi necessari nell'interesse comune dall'aumento del traffico sulle linee esercitate da entrambe le Amministrazioni, dopo il primo quinquennio dall'entrata in vigore del presente contratto, verranno concordati i progetti e ripartita la spesa in ragion dei vantaggi per il servizio e degli aumenti di traffico rispettivi, e la concessionaria rimborsera', come sopra, l'ammontare della sua quota. In caso di disaccordo sulla necessita' dei lavori di interesse comune, o sul riparto delle relative spese, decideranno inappellabilmente tre arbitri da nominarsi nel modo indicato dall' art. 36.

[6]Le nuove opere al termine del presente contratto rimarranno di proprieta' dello Stato, senza corresponsione di compenso alcuno, salvo quanto e' stabilito all' art. 34 per il materiale rotabile e di esercizio.

[7]In caso di cessazione anticipata del contratto, le opere stabili costruite, con l'approvazione o per ordine del Governo, a spese della Societa' concessionaria, le quali, a giudizio di tre arbitri da nominarsi come sopra, risultassero tuttora utili all'esercizio, saranno accettate dal Governo.

[8]In pagamento lo Stato corrispondera' alla Societa' una somma uguale al costo effettivo dell'opera (c), diminuito di una frazione di esso avente per numeratore il numero (m) degli anni decorsi dalla ultimazione dell'opera stessa alla data della cessazione anticipata; e per denominatore il numero (n) di anni che decorrono tra la data dell'ultimazione predetta e la scadenza naturale del contratto, se esso numero e' minore di 50, ed il numero 50 in caso contrario

[9]Parte di provvedimento in formato grafico ove n e' minore od uguale a 50.

[10]A tale uopo la concessionaria presentera' al visto dell'ufficio speciale delle ferrovie le liquidazioni delle opere eseguite.

[11]Le opere stabili costruite coll'approvazione o per ordine del Governo, che alla cessazione anticipata del contratto fossero dagli arbitri dichiarate non piu' utili all'esercizio, potranno, col consenso di entrambe le parti, essere conservate, rimanendo cosi' proprieta' del Governo senza alcun corrispettivo.

[12]In caso contrario, la Societa' concessionaria curera' a proprie spese la loro demolizione ed asportazione, con la riduzione in pristino.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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