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[1]Riscossione di tasse per conto dello Stato.

[2]La Societa' concessionaria dovra', a norma di legge, riscuotere per conto dello Stato le tasse erariali sui trasporti a grande e piccola velocita' e quelle di bollo stabilite dalle leggi dello Stato, ed effettuarne il pagamento a termini delle leggi stesse. Gli introiti per gli aumenti di tasse previsti dagli articoli 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e 4 della legge 9 giugno 1901, n. 220, saranno versati direttamente ogni trimestre all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio servizio delle pensioni e dei sussidi. Parimente saranno da versarsi alla detta Amministrazione gli introiti per gli aumenti dei diritti fissi sui trasporti a piccola velocita' ordinaria di cui all'articolo 15 della legge 13 aprile 1911, n. 310, e gl'introiti per gli aumenti di prezzo dei biglietti viaggiatori previsti dall'art. 14 della legge medesima.

[3]La concessionaria paghera' inoltre direttamente all'erario la tassa di ricchezza mobile dovuta dai propri impiegati, salvo la rivalsa verso i medesimi.

[4]Le somme, ritenute dalla concessionaria per tale titolo, saranno versate entro 15 giorni alla scadenza di ogni mese nella tesoreria che verra' indicata secondo l'art. 28.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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