Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'abbuono del diritto fisso che le ferrovie dello Stato accordano per le merci a piccola velocita', quando le operazioni di carico o di scarico sono eseguito delle parti, viene ridotto di L. 0.0258 per tonnellata e per operazione.
tolto: I diritti fissi spettanti alle dette ferrovie pei trasporti di merci a piccola velocita' sono aumentati di una sovrattassa diL. 0.0515 a tonnellata per le merci delle prime cinque classi e di L. 0.0258 per le merci delle ultime tre classi, tanto in piccole partite, quanto a vagone completo.
tolto: I diritti fissi che nelle tariffe gia' sono stati diminuiti delle quote relative alle operazioni di carico e di scarico, perche' obbligatorio per le parti, sono aumentati di L. 0.0258 per tonnellata e per ogni operazione di carico e scarico non eseguita dalle ferrovie dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art15 · fonte del testo