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[1]Riconsegna della linea e sua diramazione.

[2]Alla cessazione del contratto, per qualunque causa, la Societa' concessionaria consegnera' al Governo la linea e la sua diramazione con le rispettive dipendenze in istato di regolare manutenzione, tenuto conto del criterio di massima stabilito dall'art. 7 (alinea 4°) del presente contratto.

[3]Le ricognizioni saranno fatte dai funzionari dell'ufficio speciale delle ferrovie in contraddittorio con quelli della concessionaria, in base ad esse si indicheranno i lavori occorrenti per mettere il tutto in istato di regolare manutenzione determinandone le relative spese le quali saranno addebitate alla concessionaria con facolta' al Governo di rivalersene, sia sulle somme di cui fosse in debito verso la Societa', sia sui beni della medesima.

[4]In caso di disaccordo la definizione delle vertenze sara' deferita a tre arbitri da nominarsi come all'art. 36.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art33 · fonte del testo