Art. 35 (Allegato n. 8)
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[1]Divieto di cessione.
[2]La Societa' concessionaria non potra' cedere l'esercizio da essa assunto senza autorizzazione del Governo.
[3]Qualora, per qualsiasi causa di indole sostanziale, formale o legale, la concessionaria non potesse direttamente continuare l'esercizio della linea e diramazione relativa, l'esercizio stesso ritornera' senz'altro allo Stato.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
