Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Divieto di cessione.

[2]La Societa' concessionaria non potra' cedere l'esercizio da essa assunto senza autorizzazione del Governo.

[3]Qualora, per qualsiasi causa di indole sostanziale, formale o legale, la concessionaria non potesse direttamente continuare l'esercizio della linea e diramazione relativa, l'esercizio stesso ritornera' senz'altro allo Stato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art35 · fonte del testo