Art. 36 (Allegato n. 8)
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[1]Risoluzione delle controversie.
[2]Fermi restando i poteri conferiti dalle leggi e regolamenti vigenti al Ministero dei lavori pubblici sulle questioni attinenti alla sicurezza e regolarita' dell'esercizio e sulle altre d'indole tecnica, quando insorgessero altre questioni per l'interpretazione o per l'esecuzione della presente convenzione il Ministero ne proporra' la soluzione in via amministrativa, sentito, occorrendo, il Consiglio di Stato. Nel caso che la concessionaria non si acquietasse alla soluzione proposta, quelle di tali questioni che a senso delle vigenti leggi fossero di competenza dell'autorita' giudiziaria, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, ad un collegio di tre arbitri. Ciascuna delle due parti nominera' uno di tali arbitri ed il terzo sara' scelto dal presidente del Consiglio di Stato fra i componenti del Consiglio medesimo.
[3]La presidenza del collegio spettera' a quest'ultimo membro.
[4]Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto. La loro sentenza non sara' suscettibile ne' di appello ne' di ricorso per Cassazione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
