Art. 5 (Allegato n. 8)
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[1]Durata della concessione.
[2]Il presente contratto avra' principio dalla data che verra' stabilita d'accordo fra la Direzione generale delle ferrovie dello Stato e la Societa' concessionaria, entro il termine di un anno dalla promulgazione della legge colla quale verra' approvata la cessione dello esercizio, e terminera', salvo i casi previsti all'alinea seguente ed agli articoli 8 e 35, l'11 luglio 1976, termine in cui scade la concessione della ferrovia Nardo-Tricase-Maglie.
[3]Il contratto si intendera' senz'altro risoluto in caso di decadenza, riscatto o cessazione per qualunque titolo da parte della Societa' concessionaria, dalla sub-concessione dell'esercizio della linea suddetta Nardo-Tricase-Maglie, ne' la Societa' medesima potra' mai pretendere per la risoluzione alcun compenso od indennizzo.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
