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[1]Casi di rescissione del contratto.

[2]Quando per tre volte di seguito mancasse l'accordo tra l'ufficio speciale delle ferrovie e la Societa' circa i lavori di manutenzione da eseguire, sicche' per altrettante volte si dovesse ricorrere alla procedura di cui agli ultimi due alinea del precedente articolo con succombenza della concessionaria, sara' in facolta' del Governo concedente di dichiarare rescisso il presente contratto con preavviso di sei mesi.

[3]Del pari il contratto potra' essere rescisso dal Governo quando la concessionaria non ottemperasse a qualcuna delle clausole di cui all'articolo seguente circa la dotazione di materiale rotabile, e quando le condizioni di manutenzione del materiale stesso fossero tali da non consentire, a giudizio esclusivo dell'ufficio speciale delle ferrovie, un sicuro, regolare e soddisfacente servizio.

[4]Il termine dopo il quale il Governo potra' esercitare la facolta' di rescissione e' stabilito anche per questo caso in mesi sei decorribili dalla data del provvedimento con cui la concessionaria sara' stata diffidata a mettersi in regola.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art8 · fonte del testo