Art. 9 (Allegato n. 8)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1912
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. 311 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Materiale rotabile.
tolto: La Societa' esercitera' la linea con materiale rotabile di sua proprieta'.
tolto: Il materiale rotabile dovra' essere costruito giusta i tipi che saranno approvati dal Ministero, non potra' essere messo in circolazione se non dopo le debite ricognizioni ed esperimenti e con l'autorizzazione governativa secondo i regolamenti in vigore, e dovra' essere conservato in condizioni di regolare manutenzione.
tolto: Alcune delle carrozze e dei bagagliai facenti parte di detto materiale dovranno essere costruiti in modo da potervi applicare facilmente dei divisori adatti a rendere segregato il posto da riservare al trasporto degli effetti postali nel caso in cui l'Amministrazione delle poste intenda valersi della facolta' derivante dal 2° comma del successivoart. 23.
tolto: Il materiale rotabile dovra' essere atto, secondo le prescrizioni del Governo, ai trasporti militari; le carrozze a corridoio longitudinale, quando sia richiesto dal Governo, dovranno essere costruite in modo da potersi adattare al trasporto dei malati e feriti.
tolto: Qualora il Governo ritenga di dotare le stazioni della linea di assortimenti di panche, sbarre e lanterne per l'arredamento dei carri ferroviari da adibirsi a trasporti di truppe, la concessionaria dovra' riceverle e tenerle in custodia senza diritto ad alcun compenso.
tolto: Il materiale rotabile anzidetto dovra' essere di importo non inferiore a lire 12.000 per chilometro fino a che il prodotto lordo annuo della linea non abbia raggiunto le lire 10.000 per chilometro.
tolto: Quando il prodotto lordo superi le lire 10.000 per chilometro e fino alle lire 15.000 il materiale stesso sara' aumentato di altre lire 3000 per chilometro, e sara' aumentato di altre lire 3000 per chilometro quando il prodotto lordo ecceda le lire 15.000.
tolto: In ogni tempo pero' a giudizio del Governo e sentita, la concessionaria, questa dovra' aumentare il materiale mobile in modo che si trovi sempre proporzionato ai bisogni previdibili del traffico, a norma dell'art. 268 della legge sui lavori pubblici.aggiunto: Allegato n. 8-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~allegato-n-8-art9 · fonte del testo