Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A decorrere dal 1° luglio 1912 le provvisionali di riscatto spettanti alle societa' concessionarie delle ferrovie Milano-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Alessandria-Acqui, Monza-Calolzio, Cremona-Mantova, Torino-Pinerolo, indicate nell'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, saranno corrisposte alle Societa' stesse nella misura della compartecipazione media ai prodotti lordi, liquidati nell'anno in cui fu notificata la diffida e nei quattro precedenti.
[2]Ove in detto quinquennio siano state accreditate alle Societa' concessionarie somme (in seguito a speciali accordi e transazioni) relative ad anni precedenti quello dell'accreditamento, le somme stesse debbono essere prima riportate a competenza nei vari anni cui riferiscono, agli effetti della liquidazione suddetta.
[3]Qualora le concessionarie abbiano presentato senza riserve, conti per la determinazione dell'annualita' di riscatto, il Governo ha facolta' di pagare una provvisionale corrispondente a questa annualita', in luogo e vece di quella stabilita dal primo comma del presente articolo, e cosi' pure il Governo e' autorizzato ad addivenire a speciali accordi con le Societa' stesse per pagare una provvisionale minore di quella portata dal primo comma predetto, senza che, in ogni caso, la liquidazione ed il pagamento della stessa provvisionale possa essere invocato per influire sui criteri di liquidazione dell' indennita' di riscatto, o come causa di danno.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
