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[1]Sulle linee Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo San Donnino potra' essere conservato, all'atto della applicazione della presente legge, il numero dei treni per ognuna di esse portato, rispettivamente, dall'ultimo orario invernale e dall'ultimo orario estivo.

[2]Per le successive modificazioni si applicheranno le norme degli articoli 47 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art12 · fonte del testo