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Alle Societa' subconcessionarie delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano, Alessandria-Ovada e Cremona-Borgo S. Donnino non sara' corrisposto il saldo del corrispettivo di riscatto se non dopo che sara' avvenuta la liquidazione di tutti i crediti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo di esercizio delle dette linee, a titolo di uso delle stazioni comuni, di esercizio di esse, di nolo o scambio di materiale rotabile e di altre analoghe prestazioni fatte sino a tutto il giugno 1912.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
