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E' data al Governo ogni opportuna facolta' per l'effettuazione dei riscatti di cui agli articoli 4 a In pendenza della liquidazione della indennita' di riscatto da pagarsi a termini dei citati articoli, il Governo e' autorizzato a continuare a corrispondere ai concessionari e per essi alle Societa' subconcessionarie, a titolo di provvisionale sulla indennita' stessa e salvo conguaglio, la sovvenzione annua sinora rispettivamente pagata per ciascuna delle dette ferrovie.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art15 · fonte del testo