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[1]Con effetto dal 1° luglio 1912 sara' provveduto a cura dei Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, al conguaglio tra le somme pagate fino a tale data alle Societa' suindicate per provvisionali liquidate in base al secondo comma dell'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, e quella che sarebbe loro stata attribuita se si fossero adottate le norme contenute nell'articolo precedente della presente legge.

[2]Le somme, che dal detto conguaglio risulteranno pagate in piu' alle Societa', saranno da queste restituite al tesoro, a scelta delle Societa' stesse:

  • a)od in una sol volta, dopo che i Ministeri suddetti avranno comunicati alle Societa' i risultati del conto di conguaglio;
  • b)o computandole a deconto delle rate di provvisionali ancora da pagare, di mano in mano che tali rate andranno a scadere.

[3]Nel conto finale di conguaglio da istituirsi a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488, su tutte le somme pagate in piu' od in meno alle Societa', rispetto a quelle che risulteranno loro dovute in via definitiva per annualita' di riscatto scadute o per spese da rimborsare, si calcoleranno gli interessi semplici al saggio annuale del 3,50 per cento in relazione alle singole date di pagamento o scadenza.

[4]E'data facolta' al Governo di stabilire un saggio minore di interessi, limitatamente al periodo fino al 30 giugno 1912, nei casi nei quali sia riconosciuto opportuno su conforme parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art2 · fonte del testo