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[1]Procedendosi alla diffida pel riscatto di altre ferrovie concesse all'industria privata il cui corrispettivo sia da liquidarsi a norma dell'art. 284 della legge sui lavori pubblici e non in conformita' della prima parte dell'art. 8 della legge 12 luglio 1908, n. 444, il Governo potra' corrispondere provvisionali sul corrispettivo di riscatto da pagarsi a semestri posticipati, a decorrere dalla data indicata nella diffida per la presa in consegna della linea fino alla definitiva determinazione del prezzo di riscatto.
[2]Tali provvisionali saranno commisurate ai prodotti lordi medi assoggettati a tassa erariale sui trasporti, ottenuti dalla ferrovia nell'anno in cui sara' notificata la diffida e nei quattro precedenti, tenendo conto, quando ne sia il caso, delle rettifiche disposte dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge, depurati tali prodotti dalla corrispondente spesa media di esercizio, desunta dai bilanci sociali, con ragguaglio alle risultanze dei bilanci stessi per le frazioni di anno finanziario sociale, liquidando pero' sempre il conto definitivo di conguaglio secondo le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo precedente.
[3]Nei casi, invece, di ferrovie concesse all'industria privata, ma esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le provvisionali di cui al primo comma del presente articolo saranno determinate a norma dei due precedenti articoli.
[4]Agli effetti del sindacato di cui agli articoli 19 e 20 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e della compartecipazione dello Stato ai prodotti delle ferrovie concesse, il ministro del tesoro provvedera' a designare ogni anno i propri funzionari che dovranno, in concorso con quelli dell'ufficio speciale delle ferrovie, adempiere a tale incarico.
Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
