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[1]E'approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 18 luglio 1911, per il riscatto della ferrovia di Valsugana da Mestre per Castelfranco, Bassano e Primolano al confine italo-austriaco con decorrenza, pero', dal 1° luglio 1912, in relazione agli accordi intervenuti con i concessionari e con la Societa' subconcessionaria, restando da questa ultima data, risoluta la concessione della detta ferrovia accordata mediante R. decreto 23 febbraio 1905, n. 135.

[2]Il corrispettivo di riscatto per la detta ferrovia non potra' mai superare la somma di L. 16.175.250.

[3]Resta a cura e rischio esclusivo dei concessionari e per essi della subconcessionaria di riscuotere dagli enti locali la somma dai medesimi dovuta a titolo di concorso nella spesa di costruzione della ferrovia, nella misura stabilita dall'atto di subconcessione 24 gennaio 1906.

Testo in vigore dal 22 luglio 1912 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1912-06-27;638~art4 · fonte del testo