Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le pensioni relative al personale direttivo e insegnate della scuola secondaria e artistica, nonche' direttori didattici, agli ispettori scolastici ed ai rettori dei Convitti nazionali, cessati dal servizio anteriormente al 1 luglio 1956, sono riliquidate con decorrenza dal 1 luglio 1962 sulla base dell'anzianita' maturata nella qualifica all'atto della cessazione dal servizio, considerata ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e dei coefficienti di stipendio previsti dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Testo in vigore dal 25 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
