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All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ugualmente rimborsati dai Ministeri od Enti pubblici cui competono, le spese e gli altri oneri posti a carico dell'Amministrazione medesima per esigenze che non riguardino la sua gestione economica.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
