L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi; nonche' di accantonamento per indennita' di liquidazione, del personale comandato ai sensi del precedente articolo, sara' rimborsato all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dal Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

Testo vigente dal 2 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-12;784~art3 · fonte del testo