L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi nonche' di accantonamento per indennita' di liquidazione, del personale indicato nel precedente articolo, sara' rimborsato alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dalle singole Amministrazioni dello Stato interessate.

Testo vigente dal 24 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-07;220~art2 · fonte del testo