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I certificati saranno ammortizzati in dieci anni con scadenza dal 1 luglio di ogni anno a partire dal 1 luglio 1969 e frutteranno gli interessi dell'1 per cento pagabili in rate semestrali posticipate il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno. Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinate le caratteristiche dei certificati di credito nonche' ogni altra condizione e modalita' relative all'ammortamento dei titoli stessi. Ai certificati di credito, agli interessi ed agli atti ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie previste dal testo unico in materia di debito pubblico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere acquisiti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza.
Testo in vigore dal 8 luglio 1969 al 16 dicembre 2010
