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Ai militari di leva residenti all'estero che vengono in Italia ad adempiere l'obbligo del servizio militare in base alla legge 8 giugno 1966, n. 433, e' concesso per una sola volta nel corso della ferma il rimborso delle spese di viaggio, col mezzo piu' economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza. Le spese sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 24 giugno 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;338~art1 · fonte su Normattiva