Alla spesa prevista dal precedente art. 1 verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 4 novembre 1951, n. 1196, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (3° provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;966~art3 · fonte del testo