Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.
Testo vigente dal 30 luglio 1952
Per la gestione dei fondi di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.
Testo vigente dal 30 luglio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-07-11;966~art2 · fonte del testo