Ai militari della Guardia di finanza che nel periodo di tempo 1 gennaio 1945-31 dicembre 1947 siano stati obbligatoriamente ricoverati in luoghi di cura a razionamento civile per malattie contratte in servizio di guerra o d'istituto, e' concesso il rimborso della differenza fra le somme da essi effettivamente pagate a titolo di retta e quelle stabilite per i pari grado dell'Arma dei carabinieri per il ricovero negli stabilimenti sanitari militari.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-12-16;1118~art1 · fonte del testo