Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri e' corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.

Testo vigente dal 27 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1364~art1 · fonte su Normattiva