All'onere di lire 1.500.000 annue derivante dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge, sara' fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1240 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-19;587~art3 · fonte del testo