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Per le spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, nonche' per quelle di funzionamento della commissione ivi prevista, e' autorizzata l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, con uno stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1977 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1978. Alle spese in questione si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 9 aprile 1977 al 22 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;107~art2 · fonte del testo